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Camera di Commercio di Mantova
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Imposta di bollo

Le domande di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese sono di norma soggette all’imposta di bollo, salvo eccezioni previste dalla legge. L’assolvimento dell’imposta di bollo avviene con modalità virtuali ed è comunque dovuta indipendentemente dall’esito dell’istruttoria, ovvero sia che questa si concluda con l’iscrizione oppure con il rifiuto della pratica presentata.

L’imposta di bollo non è dovuta per:

  • le denunce al REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative);
  • le domande presentate dalle cooperative sociali iscritte nell’Albo Nazionale delle società cooperative nella sezione a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali, compresa anche la prima domanda di iscrizione nell’Albo (in quanto ONLUS ai sensi del Decreto legislativo n. 460/1997);
  • le comunicazioni trasmesse tramite la Comunicazione Unica destinate esclusivamente agli altri enti (Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, SUAP);
  • la domanda d'iscrizione del'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  • le domande presentate dalle Start-up innovative (con esclusione delle cessioni di quote dei soci di SRL);
  • le istanze di cancellazione presentate dal curatore fallimentare;
  • gli adempimenti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione all'Albo Regionale delle cooperative sociali.

La presentazione delle pratiche al registro delle imprese o al REA avviene esclusivamente con modalità telematica (o presentate su supporto informatico) ed utilizzo della firma digitale con assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.

L’importo del bollo si differenzia a seconda della forma giuridica dell’impresa:

- € 17,50 per imprese individuali;

- € 59,00 per società di persone;

- € 65,00 per società di capitali, cooperative (escluse le cooperative sociali) e altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

L'ammontare dell'importo del bollo, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con propria circolare n. 67/E del 7/8/2002, è comprensivo dell’imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda e per la relativa documentazione allegata.

Si evidenzia che anche la richiesta di iscrizione (o di cancellazione) della società (escluse le società semplici) nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana o con qualifica di impresa agricola è soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo a seconda della forma giuridica dell’impresa richiedente.

Casi particolari di importi relativi all’imposta di bollo

Alcune tipologie di domande sono soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo in misura diversa da quelle sopra descritte e precisamente:

1) deposito di atto di trasferimento d'azienda

2) iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative

3) iscrizione nell’apposita sezione del REA per mediatori e agenti o rappresentanti di commercio

4) richiesta di rilascio della tessera personale di riconoscimento per le imprese che iniziano l'attività di agente d'affari in mediazione


Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo

L’imposta è corrisposta in modo virtuale e quindi occorre prestare molta attenzione in fase di chiusura della pratica. Si distinguono tre modalità di assolvimento dell’imposta:

Avvertenze per la corretta indicazione dei dati bollo sul modello “distinta”

Errata indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo