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Marchio nazionale

Che cos'è un marchio d'impresa

Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi  che un’impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Individuazione della classe

Nella domanda è obbligatorio indicare almeno una classe di prodotti o servizi e specificare per ciascuna classe i singoli prodotti o servizi per i quali il marchio verrà usato consultando la vigente Classificazione di Nizza e/o la banca dati TMClass .

 

Titolarità del marchio

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l’origine di determinati prodotti o servizi;  possono, perciò, essere usati da più persone che si assoggettano all’osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

I marchi d’impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

Marchi collettivi

Il marchio collettivo svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio: non contraddistingue infatti il prodotto di un imprenditore, e non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare i propri prodotti.

La funzione dei marchi collettivi è infatti quella di garantire l’origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio.

Legittimati a registrare il marchio collettivo saranno allora solamente quei soggetti, comprese le persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.

Proprio a causa della loro funzione, che è principalmente di garanzia per il consumatore, il marchio collettivo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Un tale utilizzo non deve comunque, specifica la legge, creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione; così come non potrà impedire che un imprenditore possa indicare la provenienza geografica dei propri prodotti, nell’ambito della correttezza professionale.

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo dovrà essere allegato, oltre quanto indicato per il marchio d’impresa nazionale, copia delle norme statutarie concernenti l’uso del marchio. 

 

Marchi storici

Per il riconoscimento del marchio storico accedere al sito Ufficio Italiano Marchi e Brevetti

 

Diritti derivanti dalla registrazione

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.

Nullità

La concessione della registrazione non è garanzia di validità del marchio, il quale in qualsiasi momento può essere dichiarato nullo dal giudice per uno dei seguenti motivi:

  • se è costituito da un segno che non poteva essere registrato come marchio
  • se manca di novità, originalità o liceità
  • se richiesto in mala fede
  • se contravviene agli altrui diritti (nome, immagine, proprietà intellettuale e industriale). 

Quando un marchio è stato dichiarato nullo resta possibile farne uso, ma senza nessuna pretesa di esclusiva.

Estinzione

Il diritto di marchio validamente acquisito con la registrazione si estingue per: 

  • scadenza del termine di efficacia della registrazione, se non viene rinnovato
  • rinuncia del titolare
  • decadenza.

Decadenza

E’ causa di decadenza del marchio: 

  • il mancato uso
  • il contrasto, sopravvenuto alla registrazione, con la legge, l’ordine pubblico o il buon costume
  • la volgarizzazione.

La decadenza del marchio è pronunciata dall’autorità giudiziaria. 

Requisiti per la registrazione

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

  • novità: è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo) o qualora sia decaduto per non uso da oltre cinque anni.
  • capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
  • liceità: conformità all’ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:

  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;
  • i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
  • i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
  • i segni che possono costituire una violazione dell’altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
  • i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
  • i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • i nomi di persona, se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
  • i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Dove andare

SPORTELLO MARCHI E BREVETTI
Largo di Porta Pradella, 1
46100 MANTOVA
Tel. 0376234342
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Solo su appuntamento il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00. Il primo accesso al servizio avviene tramite appuntamento telefonico prenotabile on line.
L’addetto camerale contatterà l’utente il giorno fissato e nella fascia oraria prescelta, fornirà le prime informazioni e concorderà un appuntamento in loco per eventuale deposito di marchio o brevetto.

ORARIO PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
lunedì dalle 14:30 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30