Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio intendiamo l'insieme costituito dal prodotto e dal suo contenitore. Un prodotto si dice preconfezionato quando l'operazione di confezionamento viene effettuata in assenza dell'acquirente, secondo quantitativi standard determinati in anticipo e tali da non poter essere modificati senza alterare l'imballaggio stesso. Il quantitativo in massa o in volume riportato sull'imballaggio prende il nome di "valore nominale".
Un pacco di pasta o una bottiglia di acqua sono esempi di preimballaggi in quanto la loro preparazione viene effettuata in assenza dell'acquirente, il quantitativo contenuto ha valori standard e non può essere modificato senza manomettere il contenitore.
Le normative che regolano la produzione dei preimballaggi possono essere comunitarie o nazionali (Decreto Legge 451/76 ; Legge 690/78 ; Decreto del Presidente della Repubblica 391/80 ). Gli ispettori della CCIAA sono deputati a svolgere la sorveglianza sul confezionamento attraverso il controllo:
I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi, di tipo diverso da quelli CEE, sono obbligati a comunicare, prima di iniziare la produzione o l'importazione, al Ministero delle Attività Produttive, tramite l'ufficio attività Ispettive della Camera di Commercio:
Le principali regole previste per i preimballaggi sono le seguenti:
- in un lotto di confezionamento il contenuto medio effettivo non deve essere inferiore a quello nominale indicato sull'imballaggio;
- i preimballaggi il cui contenuto effettivo presenti un errore, in meno, doppio rispetto a quello tollerato, non possono essere commercializzati.
Gli errori tollerati in meno (espressi in grammi o millilitri)
Valori nominali in grammi o millilitri | ERRORE max tollerato in grammi o millilitri |
---|---|
Da 5 a 50 | 9% |
Da 50 a 100 | 4.5 |
Da 100 a 200 | 4.5% |
Da 200 a 300 | 9 |
Da 300 a 500 | 3% |
Da 500 a 1.000 | 15 |
Da 1.000 a 10.000 | 1.5% |
Il controllo sui preconfezionati viene effettuato per campioni e può essere di tipo non distruttivo (senza aprire l'imballaggio) o di tipo distruttivo (comportante l'apertura e distruzione dell'imballaggio).
Il numero dei campioni da esaminare è fissato in base al tipo di controllo ed alla numerosità del lotto di confezionamento, può essere effettuato con due diverse modalità:
Gli strumenti di controllo utilizzati dai produttori devono essere di tipo legale e con una sensibilità adeguata alla quantità di prodotto contenuto nella singola confezione:
Quantità nominale del preimballato | Valore di una divisione dello strumento |
---|---|
A partire da 10 g | 0.2 g |
A partire da 50 g | 0.5 g |
A partire da 200 g | 1 g |
A partire da 2.000 g | 2 g |
A partire da 5.000 g | 5 g |
A partire da 10.000 g | 10 g |
A partire da 20.000 g | 20 g |
A partire da 50.000 g | 50 g |
Qualora nella confezione dei preimballaggi vengano utilizzati strumenti di peso a funzionamento automatico con dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno della tabella deve farsi ricorso ad una selezionatrice ponderale, di tipo regolamentare approvato, opportunamente inserita nel circuito di confezionamento.
Ad eccezione dei prodotti dolciari di peso uguale o inferiore a 30 g, in tutti i preimballaggi il cui contenuto sia maggiore di 5 g o 5 ml è obbligatoria l'iscrizione della quantità nominale il cui valore numerico deve essere seguito dal simbolo o dal nome dell'unità di misura adottata.
Le iscrizioni devono essere indelebili, situate nello stesso campo visivo del nome del prodotto, ben leggibili e con le seguenti dimensioni:
Quantità nominale in g o ml | Altezza minima in mm |
---|---|
Fino a 50 | 2 |
Oltre 50 fino a 200 | 3 |
Oltre 200 fino a 1.000 | 4 |
Oltre 1.000 | 5 |
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