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Arbitrato

martellettoChe cos'è l'Arbitrato

L'Arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie, regolato dagli artt. 806 - 840 del codice di procedura civile, mediante il quale le parti designano uno o più arbitri ai quali affidare il compito di "decidere" la lite insorta tra loro.
L'arbitro rappresenta pertanto una sorta di "giudice privato" incaricato dalle parti di risolvere la controversia.
Per attivare la procedura, che consente di evitare il ricorso al giudice ordinario, è necessario che le parti abbiano sottoscritto un compromesso ovvero una clausola compromissoria.

Esistono due tipi di arbitrato:

  • Arbitrato rituale nel quale la decisione (detta lodo) dell'arbitro, una volta depositata presso il tribunale e dichiarata esecutiva, ha gli stessi effetti e la stessa valenza della sentenza pronunciata dal giudice ordinario;
  • Arbitrato irrituale nel quale il lodo arbitrale ha, tra le parti, la natura e il valore di un contratto.

Si distingue inoltre tra:

  • Arbitrato amministrato quando le parti affidano l'organizzazione dell'arbitrato ad una stabile e specifica organizzazione (come una Camera arbitrale o una Camera di Commercio) la quale fornisce supporti logistici e regolamentari in grado di favorire lo svolgimento del procedimento; in questo caso le parti si impegnano a rispettare il Regolamento dell'organismo designato e a corrispondere le relative tariffe.
  • Arbitrato ad hoc quando le parti sono libere di disciplinare le varie fasi del procedimento (modalità di designazione degli arbitri, sede dell'arbitrato, ecc.) senza l'ausilio di istituzioni esterne.

I vantaggi dell'Arbitrato amministrato dalla Camera di commercio

  • Tempi rapidi della decisione (che generalmente viene adottata entro 6 mesi dalla costituzione del Tribunale Arbitrale)
  • Costi certi e pre-determinati della procedura
  • Trasparenza delle procedure che sono pre-definite dal Regolamento arbitrale
  • Competenza degli arbitri
  • Riservatezza della procedura poiché tutti coloro che a qualsiasi titolo e in ogni fase del procedimento operano nell'ambito della Camera di Commercio sono vincolati da un obbligo di riservatezza
  • Assistenza prestata dalla Segreteria
  • Disponibilità di una sede per gli incontri

Convenzione con Camera Arbitrale di Milano per la gestione congiunta del servizio di arbitrato

Camera di Commercio di Mantova e Camera Arbitrale di Milano hanno stipulato una specifica convenzione per la gestione congiunta del servizio di arbitrato. In virtù di tale convenzione, tutte le domande di arbitrato depositate dal 1 settembre 2012 presso la Camera di Commercio di Mantova saranno gestite secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano adottato dall’Ente Camerale mantovano.

In base alla convenzione gli atti del procedimento arbitrale possono essere depositati sia presso la Camera di Commercio di Mantova sia presso la Camera Arbitrale di Milano; parimenti, le udienze si possono svolgere, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri, sia a Milano che a Mantova.

Con la stessa decorrenza di cui sopra è stata disposta la cessazione della Camera Arbitrale di Mantova, fatti salvi i procedimenti arbitrali avviati fino al 31 agosto 2012 e fino alla conclusione degli stessi per i quali continua ad applicarsi il pre-esistente Regolamento arbitrale.

Clausole compromissorie tipo

1. Clausola per arbitro unico

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte da un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Mantova, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

L’arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, dalla Camera Arbitrale di Milano.

L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell’arbitrato sarà …………… (Mantova).

 

2. Clausola per collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte da un collegio di tre arbitri, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Mantova, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano.

Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell’arbitrato sarà …………. (Mantova).

 

Clausole arbitrali pre-esistenti

Se la convenzione arbitrale stipulata precedentemente tra le parti fa rinvio alla Camera di Commercio o alla Camera Arbitrale di Mantova, l’amministrazione del procedimento sarà condotta, in base alla citata convenzione, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Arbitrato internazionale 

La Camera di Commercio di Mantova gestisce in base al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano anche procedimenti di arbitrato internazionale.

Per ulteriori informazioni e per reperire la modulistica è possibile consultare il sito della Camera arbitrale di Milano.

Documentazione

Dove andare

SEGRETERIA DEL SERVIZIO DI ARBITRATO
Largo di Porta Pradella, 1
46100 MANTOVA
Tel. 0376234369-423
Fax 0376234429
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Per il deposito di atti è necessario fissare un appuntamento,
con prenotazione al n. 0376.234423,
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00