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Protesti

Informazioni generali

Il protesto è l'atto autentico con il quale un pubblico ufficiale constata che l'obbligato principale non ha pagato l'assegno o la cambiale o che il trattario non ha accettato la cambiale.
I pubblici ufficiali abilitati (Segretari comunali, notai e ufficiali giudiziari) devono trasmettere alla Camera di commercio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, gli elenchi dei protesti levati nel mese precedente.

La Camera di commercio provvede ai seguenti adempimenti:

  • pubblicazione, mediante il Registro informatico dei protesti, degli elenchi mensili inviati dagli ufficiali levatori relativi ai protesti levati nella provincia di competenza per mancato pagamento di pagherò cambiari, di tratte accettate e di assegni bancari;
  • ricezione delle istanze di cancellazione e di annotazione presentate al Presidente della Camera di commercio;
  • rilascio in tempo reale di visure e certificazioni nominative, anche ai fini della richiesta di riabilitazione presso il Tribunale;
  • rilascio di elenchi.

Elenco dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti 

Registro Informatico dei Protesti

La funzione del registro è quella di fornire informazioni sull'affidabilità finanziaria e commerciale dei soggetti e degli operatori economici, assicurando completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data di registrazione.

Il Registro è pubblico e può essere consultato allo sportello; la ricerca, effettuabile per provincia o a livello nazionale, è nominativa e consente il rilascio in tempo reale di visure e/o certificati

La consultazione può anche essere effettuata on-line direttamente dall'utente tramite il proprio personal computer previa sottoscrizione di apposita convenzione e utilizzo del software Telemaco.

Istanza di cancellazione

  • cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi: il debitore protestato che esegua entro 12 mesi dalla data del protesto il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti. A tal fine l'interessato deve presentare la relativa istanza (Icona pdf - 29 kB) al Presidente della Camera di commercio competente per territorio allegando il titolo quietanzato e l'atto di protesto;
  • cancellazione per levata illegittima o erronea: analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, a proprio nome  (Icona pdf - 29 kB), illegittimamente od erroneamente nonché dai pubblici ufficiali (Icona pdf - 28 kB)incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito  (Icona pdf - 29 kB), quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto;
  • cancellazione per intervenuta riabilitazione: ai sensi dell'articolo 17 della legge 108/96 il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto di ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione che può essere concessa con riferimento sia a cambiali che ad assegni. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza (Icona pdf - 27 kB)  al Presidente del Tribunale e, una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, può chiedere la cancellazione anche dal registro informatico dei protesti.

Istanza di annotazione

Il debitore protestato che esegua il pagamento della cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla data del protesto può chiederne l'annotazione sul registro dei protesti presentando apposita domanda (Icona pdf - 29 kB) al Presidente della Camera di commercio.

Il debitore protestato che esegua il pagamento dell'assegno dopo il protesto può chiederne l'annotazione sul registro dei protesti presentando apposita domanda (Icona pdf - 32 kB) al Presidente della camera di Commercio

Decisione sulle istanze presentate

Il dirigente dell'ufficio protesti adotta una decisione in merito alle istanze di cancellazione presentate entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse; compiuta l'istruttoria di rito, il Dirigente, in caso di accoglimento dell'istanza, cura l'esecuzione del provvedimento da effettuare entro 5 giorni dalla pronuncia mediante la cancellazione definitiva dei dati del protesto che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
In caso contrario decreta la reiezione dell'istanza.

Ricorsi

In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del Dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di 20 giorni, l'interessato può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Identificazione del debitore

Dal 29 dicembre 2002, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 273/2002, è stato introdotto l'obbligo di indicare sulle cambiali le generalità del debitore (luogo e data di nascita ovvero codice fiscale) prevedendo espressamente che tali generalità costituiscano requisiti essenziali del titolo; pertanto, il titolo emesso dopo tale data e sprovvisto dei suddetti requisiti essenziali non vale come cambiale e non è protestabile.

Tale previsione legislativa ha la funzione di evitare ai soggetti che abbiano lo stesso nome il danno morale ed economico che può essere causato da un protesto ingiustamente levato per omonimia.

Avvertenza: i titoli cambiari sono contenuti nei moduli bollati diffusi dai rivenditori autorizzati dall'Agenzia delle Entrate. La sostituzione delle cambiali attualmente in circolazione con quelle redatte secondo le nuove norme (contenenti cioè l'indicazione prestampata della data e del luogo di nascita o del codice fiscale) richiederà un certo periodo di tempo; pertanto le cambiali attualmente in circolazione possono essere utilmente impiegate purchè accanto al nome e cognome del debitore siano indicati il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale del medesimo.

Costi

I diritti di segreteria sono:

  • per ogni ricerca nominativa (visura), anche con esito negativo, € 2,00;
  • certificati di esistenza/inesistenza protesti: € 5,00;
  • per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione: € 8,00;
  • per ogni effetto di cui si chiede l'annotazione: € 3,00.

Come effettuare il pagamento

I diritti di segreteria possono essere versati:
- allo sportello con contante fino a 10 euro, bancomat o carta di credito
- con l'avviso di pagamento pagoPA ricevuto dall'ufficio e utilizzabile presso la propria banca, sportelli ATM, home banking (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA), punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, appIO
- con un pagamento spontaneo selezionando

  1. alla voce servizi: Protesti
  2. alla voce causale: precisare il motivo del versamento
  3. alla voce importo: indicare l'importo del servizio richiesto come da tariffa nel paragrafo costi.

Normativa di riferimento

  • Legge 12 dicembre 2002 n. 273, art. 45
  • Decreto Ministero Attività Produttive del 30 ottobre 2001
  • Regolamento Ministero dell'Industria n. 316 del 9 agosto 2000
  • Legge 18 agosto 2000 n. 235
  • Legge 25 giugno 1999 n. 205
  • Legge 07 marzo 1996 n. 108
  • Legge 15 novembre 1995 n. 480
  • Legge 12 giugno 1973 n. 349
  • Legge 12 febbraio 1955 n. 77

Dove andare

SPORTELLO PROTESTI
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
Tel. 0376234342
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Per consultazione, rettifiche, istanze di cancellazione, riabilitazioni
:
su appuntamento

Per ricerche nominative, visure (anche con esito negativo):
sportelli 3/5/7 lunedì dalle 8:30 alle 12:00 - martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00

I numeri di prenotazione per l'accesso agli sportelli sono distribuiti sino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

ORARIO INFORMAZIONI TELEFONICHE:
lunedì dalle 14:30 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30