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Sanzioni amministrative

L'attività dell'ufficio sanzioni

Dal primo settembre 2000, nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell'UPICA - ufficio periferico del Ministero dell'Industria, già istituito presso la Camera di Commercio - sono state trasferite alla Camera di Commercio.

L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla

legge 24 novembre 1981 n.689

a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.


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Il verbale di accertamento

Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto in una violazione, gliene comunica gli estremi, contestandoglieli direttamente al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica dell'atto in un momento successivo.

La mancata contestazione immediata della violazione entro 90 giorni dall'accertamento non rende nullo il verbale, che è tale solo quando non sia stato notificato nello stesso termine.

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Responsabili della violazioni


chi è il responsabile principale:

  • l'art. 3 della legge 689/81 dispone che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".
  • l'art.5 della stessa legge recita "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta".

chi è il responsabile solidale:

  • è colui che, pur non avendo commesso l'infrazione, è responsabile civilmente dei comportamenti del trasgressore e pertanto è tenuto a pagare la sanzione ove il responsabile principale non adempia.

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Pagamento in misura ridotta o ricorso all'organo sanzionatorio

Entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale d'accertamento l'interessato può:

DECIDERE DI PAGARE e il pagamento che viene effettuato si chiama pagamento liberatorio, in quanto esso libera dall'obbligazione verso lo Stato, o pagamento in misura ridotta, perché corrisponde ad una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge.

Se il pagamento è stato effettuato regolarmente, cioè con il giusto importo, entro 60 giorni dalla notifica e presso l'ufficio indicato dal verbale di accertamento, il procedimento si estingue.

oppure

entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione

PRESENTARE RICORSO (vedi fac simile Icona rtf)

L'art. 18 della L. 689/81 prevede, infatti, che nel predetto termine "gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità".
Al ricorso, da redigersi in carta semplice, deve essere allegata una fotocopia del verbale di accertamento.
Si informa che, qualora il ricorso venga respinto, a partire dal 1 giugno 2017 l'importo delle spese di procedimento aggiuntive a carico del sanzionato ammonta a € 35,00.

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Prescrizione

L'articolo 28 della Legge n. 689/1981 dispone "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

In merito, coesistendo sul tema diverse interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, si informa che attualmente l'orientamento di questa Camera è di ritenere non prescritte le violazioni per ritardate/omesse comunicazioni al registro delle imprese.

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L'archiviazione o l'ordinanza ingiunzione

L'ufficio sanzioni esamina i verbali di accertamento che gli sono pervenuti.

Al momento dell'esame della pratica l'interessato che ha chiesto l'audizione viene convocato e può verbalmente spiegare le proprie ragioni.

Le ragioni esposte verbalmente o, comunque, le memorie difensive e i documenti allegati, vengono esaminate dall'ufficio insieme agli atti pervenuti dall'organo accertatore.

Quindi ogni verbale viene valutato nel merito e nella legittimità con due diversi risultati:

  • un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;
  • un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento.

L'ordinanza ingiunzione è un atto che indica i soggetti responsabili, spiega le motivazioni che hanno indotto a confermare il verbale di accertamento e stabilisce l'importo da pagare.

Quest'importo è determinato entro i limiti minimo e massimo imposti dalla legge, in base ai criteri stabiliti dall'art.11 della legge 689/81 che sono:

  • gravità della violazione;
  • opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze;
  • personalità del trasgressore;
  • condizioni economiche del trasgressore.

L'interessato che ha presentato ricorso ha il diritto di conoscere le conseguenze del proprio ricorso e quindi, anche nel caso di accoglimento, riceverà al suo domicilio l'ordinanza di archiviazione.

L'ordinanza ingiunzione viene notificata a tutti i soggetti sia principali che solidali.
Dal momento del ricevimento decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso.

Il pagamento effettuato deve essere comunicato, anche tramite fax, all'ufficio sanzioni.

Dell'ordinanza ingiunzione può essere chiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando un'apposita domanda, sia personalmente che per posta, presso l'ufficio sanzioni ed allegando la documentazione a dimostrazione della propria situazione finanziaria.

L'ufficio esamina la richiesta e gli atti allegati e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione, cioè una lettera che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento, che viene notificato all'interessato.

La ricevuta di ogni pagamento deve essere presentata, anche tramite fax, all'ufficio emittente.

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Il ricorso al giudice ordinario

Dopo la notifica dell'ingiunzione l'interessato può non accettare le motivazioni addotte dall'ufficio sanzioni e decidere di ricorrere nuovamente: in particolare può presentare, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, ricorso al Giudice competente (Giudice di Pace o Tribunale) da determinarsi ai sensi dell'art. 22-bis della L. 689/81, che ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e quindi annullare, confermare, o modificare l'importo dell'ordinanza emessa.

Avanti il giudice competente si può presentare l'interessato o un suo delegato (avvocato, ecc.)

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Il ruolo

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione l'interessato che non ha effettuato il pagamento nei termini viene iscritto in un apposito ruolo (cioè un registro di debitori).

Egli cioè deve attendere l'arrivo al domicilio di una cartella esattoriale che gli impone il pagamento della sanzione non versata, oltre naturalmente, agli interessi per l'omesso versamento.

Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili.


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Dove andare

UFFICIO TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE
Largo di Porta Pradella, 1
46100 MANTOVA
Tel. 0376234375 - 0376234369 - 0376234423
Fax 0376234429
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