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Certificati

Il certificato è un documento che fornisce informazioni di carattere legale, opponibili ai terzi, relativamente ad un soggetto iscritto nel Registro delle Imprese (RI) o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA). Il certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 41, comma 1, DPR 445/2000).
I certificati sono di diverso tipo a seconda delle informazioni che contengono:

  • anagrafico/iscrizione riporta le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni economiche e amministrative che l'impresa ha dichiarato al RI e al REA. Riguarda tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
  • iscrizione abbreviato: il certificato abbreviato contiene tutti i dati del certificato ordinario ad esclusione di:
    • oggetto sociale,
    • descrizione dell'attività,
    • titolari di cariche;
    Riguarda solamente le Società, i Consorzi, le Cooperative, i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) e gli Enti Pubblici iscritti nella Sezione Ordinaria.
  • storico: contiene i dati del certificato anagrafico/iscrizione con l'aggiunta di tutte le informazioni storiche successive all'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese, nonché l'elenco delle informazioni storiche estratte dal Registro delle Ditte relative ad eventuali modifiche antecedenti il 19/02/2016, data di istituzione del Registro Imprese in Camera di commercio;
  • assetti proprietari (riguarda le S.r.l. e S.p.A. non quotate in mercati regolamentati): contiene la suddivisione del capitale sociale tra tutti i portatori di quote a vario titolo con i nomi ed codici fiscali degli stessi nonché i trasferimenti di quote/azioni avvenuti in un certo intervallo temporale.
  • di deposito: attesta l'avvenuta presentazione e protocollazione di atti/domande/denunce prima della loro annotazione informatica;
  • poteri personali: certificato abbreviato con la possibilità di inserire il nominativo di una o più persone in carica (amministratore, procuratore, direttore tecnico...) con relativi poteri dove specificati;
  • con scelta: contiene i dati del certificato ordinario con facoltà per il richiedente, nel caso di imprese la cui posizione comprende numerose unità locali e/o soggetti in carica, di scegliere le unità locali e/o i titolari di cariche da indicare in certificato;
  • di società controllata: contiene i dati essenziali relativi alla società o all'ente che esercita l'attività di direzione o coordinamento sull'impresa di cui all'articolo 2497 bis del codice civile;
  • di non iscrizione: attesta la non iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
    Questo certificato, che viene rilasciato dalla Camera di commercio di Mantova solo per imprese con sede legale nella provincia, riporta:
    • gli estremi identificativi dell'impresa (denominazione o ragione sociale, codice fiscale),
    • l'attestazione di non iscrizione nel registro della provincia;
  • in lingua inglese: contiene le informazioni anagrafiche di iscrizione essenziali per le operazioni con l'estero, non ha costi aggiuntivi ed è esente da imposta di bollo - Guida alla lettura.

Nei certificati può essere apposta, se esplicitamente richiesta, una dichiarazione di inesistenza di procedure concorsuali. La dichiarazione può essere rilasciata per imprese con sede legale sia in provincia di Mantova che in altra provincia, con l'esclusione di alcune camere di commercio che non consentono questa certificazione fuori provincia.

In alcuni casi per certificati a valere all'estero può essere richiesta l'apposizione della postilla* (o apostille) da richiedere alla locale Prefettura.

*La postilla, dal latino post illa: "dopo quelle (parole)", è una forma di legalizzazione dei documenti valida tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Permette di attestare la qualifica legale del funzionario/pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità del timbro o sigillo apposto. Per informazioni Prefettura e Ministero degli Affari Esteri.

Visure

La visura è un documento che fornisce la descrizione di un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo. Validità e scadenza delle visure non sono regolamentate da alcuna norma.
Le informazioni fornite dalle visure sono suddivise in blocchi informativi, che possono essere richiesti anche singolarmente; esistono così diversi tipi di visure:

  • ordinaria: contiene le principali informazioni giuridiche ed economiche relative all'impresa, compresi trasferimenti d'azienda, numero addetti (comunicati trimestralmente dall'INPS), fusioni, scissioni e, per le società di capitali, l'elenco soci;
  • storica: contiene, oltre alle notizie comprese nella visura ordinaria, anche la storia delle notizie denunciate nel corso degli anni;
  • di uno o più blocchi informativi, relativi sia a dati contenuti nella visura (ad esempio l'elenco dei soci di una società di capitali), sia ad informazioni aggiuntive, quali:
    • società controllanti
    • partecipazioni in altre società (per le imprese individuali segnala le partecipazioni intestate al titolare)
    • pratiche in istruttoria (ex visura di deposito).
  • in lingua inglese: contiene le informazioni anagrafiche di iscrizione essenziali per le operazioni con l'estero, ha il costo della visura ordinaria.

Per le società, oltre alle visure è possibile richiedere anche:

  • il fascicolo, che, oltre alla visura, comprende anche lo statuto o i patti sociali vigenti, le pratiche in istruttoria, le società controllanti e le partecipazioni in altre società e, per le sole società di capitali, anche l'ultimo bilancio depositato;
  • il fascicolo storico, che, oltre al fascicolo, comprende anche storia delle modifiche e, per le sole Srl, storia dei trasferimenti di quote.

Sia i certificati che le visure possono essere limitati nell'indicazione delle persone con cariche o delle unità locali e, per quelli storici, anche nel periodo di riferimento delle notizie storiche.

Come leggere le nuove visure
Dal 5 marzo 2014 le visure del registro imprese hanno una nuova veste grafica per migliorare l'intelleggibilità delle informazioni. Le principali novità sono un QR code che garantisce ufficialità, autenticità e integrità del documento, la copertina e i riassunti, presenti in ogni capitolo, per semplificare la consultazione del documento, la resa grafica degli assetti proprietari. Verifica il QR code da computer

Come ottenere i certificati e le visure

Certificati e visure di qualsiasi impresa italiana si possono richiedere:

  • solo certificati presso gli sportelli 6,7 e 8 in largo di Porta Pradella n. 1;
  • on line attraverso il servizio Telemaco:
    • presso i soggetti (associazioni, liberi professionisti, ecc.) che hanno sottoscritto la convenzione per l'utilizzo del servizio,
    • accedendo direttamente, per gli utenti che hanno sottoscritto la convenzione Telemaco in proprio (i titolari di CNS possono consultare gratuitamente fino a 3 posizioni in cui hanno cariche);
  • on line, solo visure, attraverso registroimprese.it con pagamento tramite carta di credito o altri sistemi di pagamento on-line. E' richiesta la registrazione gratuita senza canoni nè costi fissi;
  • ogni imprenditore può ottenere la propria visura camerale gratuita, anche in inglese, attraverso il Cassetto digitale dell'imprenditore;
  • presso gli sportelli di qualunque altra Camera di Commercio;

Per richiedere il certificato o la visura di un'impresa è necessario conoscerne uno o più dati identificativi quali:

  • numero di codice fiscale,
  • numero R.E.A.,
  • denominazione o ragione sociale unitamente a, se il nominativo è troppo comune,
    • sede legale,
    • cognome e nome di uno dei legali rappresentanti in caso di società, ecc.

I certificati e le visure possono essere ottenuti da chiunque con richiesta verbale.


Tempi

La consegna di certificati e visure richiesti allo sportello camerale presidiato avviene a vista. Se vengono richiesti certificati e visure relativi ad un numero di imprese superiore a cinque, l'ufficio può dilazionare la consegna.

Costi

Le visure sono sempre rilasciate in carta semplice.
I certificati sono rilasciati in bollo (16,00 Euro ogni 100 righe effettive, assolto in modo virtuale); esistono casi di esenzione, tassativamente previsti dalla legge, che debbono essere indicati al momento della richiesta del certificato.
Per i diritti di segreteria si veda la relativa tabella.
Si rilasciano in esenzione di bollo e diritti, ai sensi della Legge 02/04/1958, n. 319 e successive modificazioni, i certificati richiesti per "giudizio di lavoro" previa presentazione di apposita domanda.

Come effettuare il pagamento

I diritti di segreteria possono essere versati:

- allo sportello con bancomat, carta di credito

- con l’avviso di pagamento pagoPA ricevuto dall'ufficio e utilizzabile presso la propria banca, sportelli ATM, home banking (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA), punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, appIO

- con un pagamento spontaneo selezionando

  1. alla voce servizi: Certificazioni
  2. alla voce causale: precisare se certificato o visura e numero REA
  3. alla voce importo: indicare l'importo come da tabella dei diritti di segreteria

Attenzione: utilizzare il pagamento spontaneo solo se si è sicuri dell'importo da versare in quanto la cifra comprende anche l'ammontare dell'imposta di bollo calcolata sul numero delle righe del certificato

Dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale

Nei casi consentiti dalla legge, è possibile sostituire il certificato con una dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. Il relativo modello, che contiene gli stessi dati del certificato, può essere richiesto:

1. presso gli sportelli camerali, al costo di 5 euro;

2. attraverso il servizio Telemaco dal portale registroimprese.it, se titolari del relativo contratto sottoscritto per la navigazione completa (Consultazione+Invio pratiche+Richiesta certificati) al costo di 5 euro.

Come effettuare il pagamento

I diritti di segreteria possono essere versati:

- allo sportello con bancomat, carta di credito

- con l’avviso di pagamento pagoPA ricevuto dall'ufficio e utilizzabile presso la propria banca, sportelli ATM, home banking (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA), punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, appIO

- con un pagamento spontaneo selezionando

  1. alla voce servizi: Certificazioni
  2. alla voce causale: dichiarazione sostitutiva e numero REA
  3. alla voce importo: indicare l'importo come da tabella dei diritti di segreteria

- attraverso Telemaco per le dichiarazioni richieste tramite la medesima piattaforma.

Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia

Dal 13 febbraio 2013, a seguito della definitiva entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 218/2012, le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia.

Gli Enti Pubblici ed i gestori di pubblico servizio Stazioni Appaltanti devono acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia necessaria per le procedure di competenza.

I soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) possono sostituire la comunicazione antimafia con una autodichiarazione in cui l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 (legge antimafia).
I casi in cui è possibile l'utilizzo dell'autodichiarazione sono:

a) lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti;

b) provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;

c) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

d) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Prefettura in qualità di Ente competente in materia.

Dove andare

UFFICIO DISPOSITIVI DI FIRMA E CERTIFICAZIONI
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
Fax 0376234361
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (solo per rilascio certificati):
lunedì dalle 8:30 alle 12:00
martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00

I numeri di prenotazione per l'accesso agli sportelli sono distribuiti sino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.