Informazioni generali
Le domande di iscrizione e di deposito al Registro delle Imprese (R.I.) e le denunce al Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.) devono essere presentate di norma entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento, salvo termini particolari stabiliti da speciali disposizioni di legge.
L'omissione, l'esecuzione tardiva o incompleta delle domande o delle denunce è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
Tali sanzioni in linea generale si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un'iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle Imprese o a presentare una denuncia al R.E.A (sono sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, il titolare dell'impresa individuale, i soci amministratori, gli accomandatari, i liquidatori di società di persone, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione e i liquidatori di società di capitali, cooperative, consorzi, enti pubblici economici, i sindaci effettivi, il notaio, il curatore fallimentare, ecc.).
L'accertamento della violazione viene notificato tramite domicilio digitale/PEC all'impresa individuale e alla società (in qualità di obbligato in solido) e a mezzo posta, ai sensi della Legge 890/82, presso la residenza o domicilio di tutte le persone fisiche (in qualità di soggetti responsabili in via principale) obbligate alla presentazione della domanda/denuncia/comunicazione (articoli 6 e 4 Legge 689/81). Qualora l'impresa risulti priva di tale indirizzo elettronico oppure con l'indirizzo invalido o inattivo o revocato l'accertamento della violazione verrà notificato con le modalità ordinarie a mezzo posta. L'importo della sanzione sarà maggiorato delle spese del procedimento di spedizione e notifica.
Le sanzioni elevate per omessa comunicazione del domicilio digitale (PEC) si applicano al titolare dell’impresa individuale e al/ai legale/i rappresentante/i della società e vengono notificate al domicilio digitale assegnato d’ufficio.
Computo del termine
Ai fini del calcolo del termine entro cui presentare la domanda al R.I. o la denuncia al R.E.A. occorre contare i giorni partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento (senza interruzioni per giorni festivi); se il termine finale cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 558/99 art. 3, comma 2, in vigore dal 6/12/2000).
Prescrizione
L'articolo 28 della Legge n. 689/1981 dispone "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione" .
Nella consapevolezza di diverse interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema, si informa che attualmente l'orientamento di questa Camera è di ritenere non prescritte le violazioni per ritardate/omesse comunicazioni al registro delle imprese, quindi non procede a rilevare nè d'ufficio nè su domanda la prescrizione.
Casi particolari legati alle domande presentate
Sanzioni per le imprese individuali – aggiornamento violazioni dal 1° novembre 2011
A seguito dell’emanazione della Circolare n. 3641/C del 24 marzo 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha affermato il nuovo valore giuridico del dato “attività economica” relativo alle imprese individuali alla luce della procedura di Comunicazione Unica, sono state riviste le sanzioni applicabili alla fattispecie in esame limitatamente alle citate imprese individuali.
In particolare il Ministero segnala che l’informazione dell’attività economica continua ad essere, anche dopo la Comunicazione Unica, un dato Registro Imprese, mentre la data di inizio dell’attività economica, così come le date di variazione o cessazione dell’attività economica sono notizie REA.
Pertanto a partire dal 1° novembre 2011 l’ufficio Registro delle Imprese applica quanto disposto dal Ministero vigilante e per le fattispecie in esame procederà ad accertare la violazione registro imprese per la comunicazione tardiva od omessa del dato relativo all’attività e, a seconda dei casi, anche la violazione REA per la comunicazione tardiva od omessa del dato relativo alla “data di inizio/variazione/cessazione attività”.
Modifica art. 2630 c.c.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, c.d. Statuto delle Imprese, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, in vigore dal 15 novembre, all’articolo 9, comma 5, ha modificato l’art. 2630 c.c. (riguardante l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi da effettuarsi al registro delle imprese) dimezzando gli importi delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Sanzioni Registro Imprese
Sanzioni R.E.A.
Sanzioni per mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) dell’impresa
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46100 Mantova
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