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Sanzioni Registro Imprese

Importi

Le sanzioni si applicano ai soggetti obbligati (elencati nelle Informazioni generali) in carica al momento della violazione (cioè al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito).

Si informa altresì che in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 L. 689/1981) ovvero nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, tuttavia non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale.

Pertanto, considerato tali principi, l’Ufficio registro delle Imprese applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione che si verifica non il giorno della presentazione dell’istanza, bensì il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge per i vari adempimenti pubblicitari.

L’Ufficio del Registro delle Imprese, in quanto organo accertatore (ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81) della violazione per ritardata od omessa presentazione di domande di iscrizione o di deposito, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento in misura ridotta, così come prescritto dall’articolo 16 della citata Legge, il cui importo viene stabilito in base ai seguenti criteri:

Violazioni art. 2630 Codice Civile

a) Violazioni commesse dal 15/11/2011 in poi: se il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. modificato:

Tipo violazione
Sanzione
Pagamento in misura ridotta

Tardata presentazione di denunce, comunicazioni o depositi

   

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma (comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)

min € 34,33
 max € 344,00
€ 68,66

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma (comunicazioni presentante oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61 giorno in poi)

min € 103,00
max € 1.032,00
 € 206,00

Omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi

   

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma

min € 103,00
max € 1.032,00
 € 206,00

Tardato deposito di bilanci

   

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma - aumento di un terzo (bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)

min € 45,78
max € 458,67
€ 91,56

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma - aumento di un terzo (bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)

min € 137,33
max € 1.376,00
 € 274,66

Omesso deposito di bilanci

   

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma - aumento di un terzo 

min € 137,33
max € 1.376,00
 € 274,66

b) Violazioni commesse fino al 14/11/2011: se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l’illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall’art. 2630 c.c. sia per tardata che per omessa presentazione di denunce, comunicazioni e depositi:

Tipo violazione
Sanzione
Pagamento in misura ridotta

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma    

min € 206,00 
max € 2.065,00
€ 412,00

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma (deposito bilanci) - aumento di un terzo

min € 274,67
max € 2.753,33
€ 549,34

 

Violazioni art. 2194 Codice Civile (tardata/omessa presentazione)

€ 20,00 a carico del titolare di impresa individuale, notaio, commercialista iscritto alla sezione “A” dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per atto di trasferimento di partecipazioni di SRL (atto tra vivi), o altri soggetti non espressamente previsti nell’art. 2630 cod. civ. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento in forma ridotta dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento utilizzando il modello F23.
Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F23, sono incassati dall’erario e possono essere pagati presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o i concessionari.

Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F23 il cui importo dovrà essere pagato dall’obbligato principale o dalla società, tenuta in solido al pagamento della somma dovuta qualora l’obbligato principale non vi provveda.

Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento di spedizione pari a 25,00 euro per ciascun verbale notificato a mezzo posta.

In particolare per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese del procedimento;

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

Al fine di una più certa e tempestiva registrazione del pagamento è consigliabile inviare la copia del modello F23 alla Camera di commercio di Mantova - Ufficio Registro delle Imprese, Largo di Porta Pradella, 1, Mantova, oppure via fax al n. 0376/234.361, oppure per posta elettronica.

Mancato pagamento in misura ridotta

Se il pagamento in misura ridotta della sanzione contestata non avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il Registro delle Imprese trasmette il verbale di accertamento all’Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di commercio di Mantova. Tale Ufficio valuta gli atti trasmessi, unitamente alle eventuali memorie o contestazioni che il destinatario dell’accertamento può far pervenire allo stesso Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, ai fini dell’emissione dell’ordinanza di pagamento o dell’archiviazione (articolo 18 Legge 689/81).

Rimborsi per doppi pagamenti

Nel caso in cui sia stato effettuato un doppio pagamento della sanzione è possibile chiedere il rimborso dell’importo versato in eccedenza.
La richiesta va indirizzata al soggetto che ha incassato l’importo e quindi:

  • all’Agenzia delle Entrate per il pagamento della sanzione (codice tributo 741T), trattandosi di introito erariale,
  • alla Camera di Commercio di Mantova per il pagamento delle spese di procedimento (codice tributo AMNT) utilizzando l’apposito modello.

Normativa

  • Articolo 2194 codice civile – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione – “Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 [ora 2630] e 2634 [ora 2417], chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 516.”
  • Articolo 2630 codice civile – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
    (testo in vigore fino al 14 novembre 2011)
     “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
  • Articolo 2630 codice civile – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
    (testo in vigore dal 15 novembre 2011
    a seguito delle modifiche apportate dall’art. 9, comma 5, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 in vigore dal giorno successivo 15 novembre 2011) "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.” 

Dove andare

UFFICIO REGISTRO IMPRESE
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
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