Le sanzioni si applicano ai soggetti obbligati (elencati nelle Informazioni generali) in carica al momento della violazione (cioè al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito).
Si informa altresì che in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 L. 689/1981) ovvero nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, tuttavia non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale.
Pertanto, considerato tali principi, l’Ufficio registro delle Imprese applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione che si verifica non il giorno della presentazione dell’istanza, bensì il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge per i vari adempimenti pubblicitari.
L’Ufficio del Registro delle Imprese, in quanto organo accertatore (ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81) della violazione per ritardata od omessa presentazione di domande di iscrizione o di deposito, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento in misura ridotta, così come prescritto dall’articolo 16 della citata Legge, il cui importo viene stabilito in base ai seguenti criteri:
a) Violazioni commesse dal 15/11/2011 in poi: se il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. modificato:
Tipo violazione |
Sanzione |
Pagamento in misura ridotta |
---|---|---|
Tardata presentazione di denunce, comunicazioni o depositi |
||
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma (comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno) |
min € 34,33 max € 344,00 |
€ 68,66 |
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma (comunicazioni presentante oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61 giorno in poi) |
min € 103,00 max € 1.032,00 |
€ 206,00 |
Omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi |
||
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma |
min € 103,00 max € 1.032,00 |
€ 206,00 |
Tardato deposito di bilanci |
||
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma - aumento di un terzo (bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno) |
min € 45,78 max € 458,67 |
€ 91,56 |
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma - aumento di un terzo (bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi) |
min € 137,33 max € 1.376,00 |
€ 274,66 |
Omesso deposito di bilanci |
||
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma - aumento di un terzo |
min € 137,33 max € 1.376,00 |
€ 274,66 |
b) Violazioni commesse fino al 14/11/2011: se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l’illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall’art. 2630 c.c. sia per tardata che per omessa presentazione di denunce, comunicazioni e depositi:
Tipo violazione |
Sanzione |
Pagamento in misura ridotta |
---|---|---|
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 1^ comma |
min € 206,00 max € 2.065,00 |
€ 412,00 |
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. 2^ comma (deposito bilanci) - aumento di un terzo |
min € 274,67 max € 2.753,33 |
€ 549,34 |
€ 20,00 a carico del titolare di impresa individuale, notaio, commercialista iscritto alla sezione “A” dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per atto di trasferimento di partecipazioni di SRL (atto tra vivi), o altri soggetti non espressamente previsti nell’art. 2630 cod. civ.
Il pagamento in forma ridotta dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento utilizzando il modello F23.
Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F23, sono incassati dall’erario e possono essere pagati presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o i concessionari.
Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F23 il cui importo dovrà essere pagato dall’obbligato principale o dalla società, tenuta in solido al pagamento della somma dovuta qualora l’obbligato principale non vi provveda.
Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento di spedizione pari a 25,00 euro per ciascun verbale notificato a mezzo posta.
In particolare per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
oppure
Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.
Al fine di una più certa e tempestiva registrazione del pagamento è consigliabile inviare la copia del modello F23 alla Camera di commercio di Mantova - Ufficio Registro delle Imprese, Largo di Porta Pradella, 1, Mantova, oppure via fax al n. 0376/234.361, oppure per posta elettronica.
Se il pagamento in misura ridotta della sanzione contestata non avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il Registro delle Imprese trasmette il verbale di accertamento all’Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di commercio di Mantova. Tale Ufficio valuta gli atti trasmessi, unitamente alle eventuali memorie o contestazioni che il destinatario dell’accertamento può far pervenire allo stesso Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, ai fini dell’emissione dell’ordinanza di pagamento o dell’archiviazione (articolo 18 Legge 689/81).
Nel caso in cui sia stato effettuato un doppio pagamento della sanzione è possibile chiedere il rimborso dell’importo versato in eccedenza.
La richiesta va indirizzata al soggetto che ha incassato l’importo e quindi:
UFFICIO REGISTRO IMPRESE
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
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