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Sanzioni R.E.A.

Le sanzioni R.E.A. sono applicate in caso di:

  • denuncia presentata in ritardo oltre il termine di 30 giorni,
  • denuncia presentata ma non veritiera,
  • omessa presentazione della denuncia

e le fattispecie principali riguardano a titolo esemplificativo: inizio, modifica, cessazione di attività di società; apertura, modifica, chiusura unità locale di società; sospensione attività, variazione di insegna di imprese individuali, ecc..

Importi
Le sanzioni si applicano ai soggetti obbligati (elencati nelle Informazioni generali) in carica al momento della violazione (cioè al 31° giorno dalla data dell'evento) che per legge sono tenuti alla presentazione di denunce di dati economici e/o amministrativi.

 

L'Ufficio del Registro delle Imprese, in quanto organo accertatore (ai sensi dell'articolo 14 della Legge 689/81) della violazione per ritardata, omessa o non veritiera presentazione di denuncia , invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento in misura ridotta, così come prescritto dall'articolo 16 della citata Legge, il cui importo è pari a:

  • € 10,00 per la denuncia presentata tardivamente dal 31° al 60° giorno,
  • € 51,33 per la denuncia presentata tardivamente dal 61° giorno,
  • € 10,00 per la denuncia non veritiera,
  • € 51,33 per la denuncia omessa.

Modalità di pagamento

ll pagamento in forma ridotta della sanzione e delle spese del procedimento pari a 25,00 euro per ciascun verbale notificato a mezzo posta dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento con l’accluso avviso di pagamento pagoPA utilizzabile presso la propria banca, sportelli ATM, home banking (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA), punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, appIO.

In particolare per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese del procedimento;

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

Mancato pagamento in misura ridotta
Se il pagamento in misura ridotta della sanzione contestata non avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il Registro delle Imprese trasmette il verbale di accertamento all'Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di commercio di Mantova.

Tale Ufficio valuta gli atti trasmessi, unitamente alle eventuali memorie o contestazioni che il destinatario dell'accertamento può far pervenire allo stesso Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, ai fini dell'emissione dell'ordinanza di pagamento o dell'archiviazione (articolo 18 Legge 689/81).

Rimborsi per doppi pagamenti
Nel caso in cui sia stato effettuato un doppio pagamento della sanzione è possibile chiedere il rimborso dell'importo versato in eccedenza.

La richiesta va indirizzata al soggetto che ha incassato l'importo e quindi alla Camera di commercio di Mantova utilizzando l’apposito modello.

Riferimenti normativi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 581/95, articolo 9 (Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative)
  • Testo Unico 2011/1934, articoli 47, 48 e 51 modificato dalla Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/1987
  • Decreto Ministeriale 9 marzo 1982 - pubblicato sulla G.U. 23 marzo 1982, n. 80

Dove andare

UFFICIO REGISTRO IMPRESE
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
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