La Camera di commercio di Mantova ha reso esecutivi i ruoli del diritto annuale fino all’annualità 2019 per le violazioni di omesso, incompleto, tardivo, tardato versamento (DM 54/2005).
Con la cartella di pagamento viene richiesto il versamento di:
L'impresa a cui è riferita la cartella è individuabile dal n. Rea, riportato nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e anche nel successivo prospetto "Dati identificativi della cartella".
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulla lettura della cartella di pagamento, sul pagamento della cartella, sulla rateazione, sulla tutela del contribuente e sulla normativa vigente negli anni in questione.
Il pagamento della cartella può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica con il bollettino di conto corrente postale contenuto nella cartella stessa, oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente, ma in nessun caso mediante mod. F24.
Per le società di persone, la medesima cartella viene notificata sia alla società che ai singoli soci illimitatamente responsabili, in qualità di obbligati in solido. In tal caso occorre procedere ad un unico versamento.
In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza (60 giorni dalla data di notifica della cartella) gli importi saranno maggiorati dei compensi esattoriali e degli interessi di mora.
Su richiesta del contribuente, l'agente della riscossione può concedere - nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso - la ripartizione in rate mensili del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
istanza di autotutela - 358 kB
Chi ha ricevuto la cartella e ritiene di non doverla pagare, in tutto o in parte, in particolare per uno dei seguenti motivi:
può presentare, previa verifica dei dati contenuti nel Registro imprese e dei dati relativi ai versamenti eventualmente effettuati, una memoria difensiva (istanza di autotutela) alla Camera di Commercio di Mantova – Ufficio Ragioneria – via P. F. Calvi 28 - 46100 Mantova, chiedendo l'annullamento totale o parziale della cartella, con una delle seguenti modalità:
allegando alla memoria una copia della cartella di pagamento ed eventuali altri documenti (ad esempio, copia della ricevuta di pagamento o della ricevuta di deposito della denuncia presso il Registro Imprese).
La Camera provvederà ad esaminare l'istanza ed a concedere lo sgravio se dovuto, comunicandolo sia all'interessato sia ad Equitalia Servizi Spa per l'inoltro all'agente della riscossione competente.
Attenzione: la presentazione di una memoria difensiva/istanza di annullamento alla Camera di commercio non sospende i termini per il pagamento della cartella, né quelli per ricorrere alla Commissione Tributaria.
E’ possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova entro 60 gg. dalla notificazione della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto).
Il ricorso deve essere notificato alla Camera di commercio di Mantova tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell’ufficio Protocollo. Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l’originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all’originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.
Il ricorso, con valore non superiore a 50.000 euro (con riferimento all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, irrogate con l'atto impugnato - nel caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste), notificato a partire dal 1° gennaio 2018 produce, automaticamente, anche l'effetto di un reclamo (articolo 17-bis del D. Lgs. 546/1992 modificato, per ultimo, dall'art. 9, c. 1, lettera L del D. Lgs. n. 156 del 2015 e art. 10 D.L. n. 50/2017). In questo caso è prevista la presentazione obbligatoria di un'istanza che anticipa il contenuto del ricorso che si intenderebbe portare all'attenzione della Commissione nella eventuale fase giurisdizionale. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto), entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa da parte dell'Ente impositore. Il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio, decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione n. 0232228 del 13/07/2016, ha precisato che l'art. 17 del D. Lgs. 472/1997 stabilisce l'espresso divieto di applicazione della definizione agevolata alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato, determinando la non applicabilità della eventuale proposta di mediazione che l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. ha introdotto con l'istituto del ricorso-reclamo.
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