Pubblicato su gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, che stabilisce la modulistica da utilizzare per il Mud da presentare nel 2024.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 30 giugno 2024; tuttavia, il 30 giugno cade di domenica, giorno festivo, pertanto il termine va al 1° luglio 2024.
Pubblicato su gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, che stabilisce la modulistica da utilizzare per il Mud da presentare nel 2024.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 30 giugno 2024; tuttavia, il 30 giugno cade di domenica, giorno festivo, pertanto il termine va al 1° luglio 2024.
Decreto e allegati con modelli e istruzioni sono pubblicati sul sito del Mase MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)
Sul sito sono riportate le novità di quest'anno, che riguardano principalmente:
Per gli approfondimenti e una visione completa degli aggiornamenti consultare il sito.
Il Mud è articolato in sei comunicazioni:
Il D.P.C.M. dispone che "Sono esonerati dall’obbIigo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8, deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soIi rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g).
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Iegge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Igs. 152/2006, gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti neII’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericoIosi, compresi queIIi aventi codice EER 18.01.03*, reIativi ad aghi, siringhe e oggetti tagIienti usati, quando obbIigati aIIa comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini deI trasporto in conto proprio, attraverso Ia conservazione progressiva per tre anni deI formuIario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti daII’articoIo 193 deI citato decreto IegisIativo, o deI documento di conferimento riIasciato neII’ambito deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni."
Tutti i soggetti individuati dall'articolo 7, comma 2 bis e dall'articolo 11, comma 3 del D.Lgs 209/2003 e successive modificazioni.
Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 49/2014 e successive modificazioni.
Comunicazioni con obbligo esclusivo di trasmissione telematica tramite il portale www.mudtelematico.it: Comunicazione Rifiuti (non semplificata), Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le dichiarazioni vanno inviate esclusivamente dal portale www.mudtelematico.it, secondo le indicazioni riportate su questo sito.
E' necessario il possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Associazioni di categoria, professionisti e studi di consuIenza possono inviare teIematicamente i MUD compiIati per conto dei propri associati e dei propri cIienti apponendo cumuIativamente a ogni invio Ia propria firma eIettronica suIIa base di espressa deIega scritta dei propri associati e dei cIienti (i quaIi restano responsabiIi deIIa veridicità dei dati dichiarati), da mantenere presso Ia sede deIIe medesime associazioni e studi. II fiIe trasmesso via teIematica può recare Ie dichiarazioni reIative a più unità IocaIi, sia appartenenti a un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Tutte le istruzioni e il software per l'invio sono disponibili su mudtelematico.it
Va compilata e inviata dal sito www.registroaee.it.
Possono presentare il Mud Rifiuti tramite la Comunicazione Rifiuti semplificata (in alternativa all'invio telematico) i soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
La Comunicazione Rifiuti Semplificata va presentata via PEC, seguendo tale procedura:
Ogni e-mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione Mud e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione Mud composta come sopra descritto.
Attenzione: comunicazioni effettuate con modalità diverse saranno considerate inesatte.
Tutte le informazioni sono sul sito Mud Semplificato
La comunicazione va compilata e presentata per via telematica da mudcomuni.it.
I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento dei diritti di segreteria adempiono all'obbligo con spedizione via PEC, seguendo questa procedura:
Ogni e-mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione Mud e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.
Attenzione: comunicazioni effettuate con modalità diverse saranno considerate inesatte. Non è ammessa la spedizione postale.
I diritti di segreteria sono così ripartiti:
Non sono previsti diritti di segreteria per la Comunicazione AEE.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. di modifica, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD 2024 è fissata al 30 giugno 2024; tuttavia, il 30 giugno cade di domenica, giorno festivo, pertanto il termine va al 1° luglio 2024.
Attenzione: sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione.
Per informazioni sul decreto e sulle novità si rimanda al sito del Mase.
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