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Modello di utilità

Che cos'è un brevetto

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto i modelli di utilità

Che cos'è un modello di utilità

Per modello di utilità si intende "l'innovazione che agisce su alcuni aspetti marginali e formali dell'oggetto, su quegli aspetti esecutivi di un qualche cosa che era già noto in precedenza, mediante l'impiego di cognizioni e principi scientifici anch'essi già noti". (cfr. Cass. 18 agosto 1959 n.2532) e deve avere "particolare efficacia o comodità di applicazione".

Estratto del Regio Decreto 25/08/1940 n. 1411 Art. 2 -Modelli di Utilità -“Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti”.

Requisiti per la brevettabilità

  • novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
  • applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
  • liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Ogni domanda per modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge (art. 4 -R.D. 1127/39) ad un periodo di segretezza di 18 mesi; in cui 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato.

Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Durata ed effetti

Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Nullità

Il brevetto è nullo se:

  • è privo dei requisiti richiesti;
  • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
  • l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Decadenza

  • non vengono corrisposte le tasse entro i termini;
  • il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Diritti e concessioni

A partire dal 18 maggio 2015 i diritti e le tasse relativi ai titoli di proprietà industriale, comprese le annualità, sono da versare esclusivamente con modello F24.

Per quanto riguarda i pagamenti di diritti e tasse riferiti a domande già presentate è necessario reperire la nuova numerazione da inserire nello spazio "elementi identificativi" attraverso il portale https://servizionline.uibm.gov.it/.

Il sistema rilascia altresì il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi precompilato.

 

Deposito contemporaneo di domanda di invenzione e modello di utilità

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

Poiché l’ottenimento di un brevetto esclude l’altro per legge chiaramente indicare l’intenzione operando come segue:

  • effettuare una domanda di invenzione completa avendo cura di annotare nel campo annotazioni speciali la dizione “si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n. … depositata presso … , ai sensi dell’art. 4 R.D. 1411/40”.
  • presentare contestualmente la domanda di brevetto per modello di utilità (modulo U) senza allegati.

Dove andare

SPORTELLO MARCHI E BREVETTI
Largo di Porta Pradella, 1
46100 MANTOVA
Tel. 0376234342
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Solo su appuntamento il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00. Il primo accesso al servizio avviene tramite appuntamento telefonico prenotabile on line.
L’addetto camerale contatterà l’utente il giorno fissato e nella fascia oraria prescelta, fornirà le prime informazioni e concorderà un appuntamento in loco per eventuale deposito di marchio o brevetto.

ORARIO PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
lunedì dalle 14:30 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30