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Disegno e modello

Che cos'è un Disegno e Modello

Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter del R.D. 1411/1940 così come modificato dal D.Lgs. 95/2001, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli. Al di fuori del caso sopra indicato, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli..

Durata ed effetti

La registrazione del modello o disegno dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda; il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Nullità

Ai sensi dell’art. 8-sexies del R.D. 1411/1940 così come modificato dal Decreto Legislativo 95/2001 la registrazione è nulla:

  • se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5­quinquies, 7 e 8;
  • se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
  • se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
  • se il disegno o modello è in conflitto con un disegno e modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
  • se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
  • se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

Dove andare

SPORTELLO MARCHI E BREVETTI
Largo di Porta Pradella, 1
46100 MANTOVA
Tel. 0376234342
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Solo su appuntamento il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00. Il primo accesso al servizio avviene tramite appuntamento telefonico prenotabile on line.
L’addetto camerale contatterà l’utente il giorno fissato e nella fascia oraria prescelta, fornirà le prime informazioni e concorderà un appuntamento in loco per eventuale deposito di marchio o brevetto.

ORARIO PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
lunedì dalle 14:30 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30