Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio. Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
Individuazione della classe
Nella domanda è obbligatorio indicare almeno una classe di prodotti o servizi e specificare per ciascuna classe i singoli prodotti o servizi per i quali il marchio verrà usato consultando la vigente Classificazione di Nizza e/o la banca dati TMClass .
Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l’origine di determinati prodotti o servizi; possono, perciò, essere usati da più persone che si assoggettano all’osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.
I marchi d’impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.
Il marchio collettivo svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio: non contraddistingue infatti il prodotto di un imprenditore, e non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare i propri prodotti.
La funzione dei marchi collettivi è infatti quella di garantire l’origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio.
Legittimati a registrare il marchio collettivo saranno allora solamente quei soggetti, comprese le persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.
Proprio a causa della loro funzione, che è principalmente di garanzia per il consumatore, il marchio collettivo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
Un tale utilizzo non deve comunque, specifica la legge, creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione; così come non potrà impedire che un imprenditore possa indicare la provenienza geografica dei propri prodotti, nell’ambito della correttezza professionale.
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo dovrà essere allegato, oltre quanto indicato per il marchio d’impresa nazionale, copia delle norme statutarie concernenti l’uso del marchio.
Marchi storici
Per il riconoscimento del marchio storico accedere al sito Ufficio Italiano Marchi e Brevetti
Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.
La concessione della registrazione non è garanzia di validità del marchio, il quale in qualsiasi momento può essere dichiarato nullo dal giudice per uno dei seguenti motivi:
Quando un marchio è stato dichiarato nullo resta possibile farne uso, ma senza nessuna pretesa di esclusiva.
Estinzione
Il diritto di marchio validamente acquisito con la registrazione si estingue per:
Decadenza
E’ causa di decadenza del marchio:
La decadenza del marchio è pronunciata dall’autorità giudiziaria.
Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:
SPORTELLO MARCHI E BREVETTI
Largo di Porta Pradella, 1
46100 MANTOVA
Tel. 0376234342
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Solo su appuntamento il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00. Il primo accesso al servizio avviene tramite appuntamento telefonico prenotabile on line.
L’addetto camerale contatterà l’utente il giorno fissato e nella fascia oraria prescelta, fornirà le prime informazioni e concorderà un appuntamento in loco per eventuale deposito di marchio o brevetto.
ORARIO PER INFORMAZIONI TELEFONICHE:
lunedì dalle 14:30 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30