Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016 ( - 22 kB), pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2015, è stata prevista la proroga del termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2016 a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.
Per tali soggetti le scadenze per il pagamento del diritto annuale sono le seguenti:
Per tutti gli altri soggetti rimane valida la scadenza del 16 giugno con la possibilità di effettuare il versamento entro il 18 luglio 2016 (il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 279880 del 22 dicembre 2015 ( - 549 kB), ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.
Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2016 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.
SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* |
Società semplici agricole | 60 | 12 |
Società semplice non agricola | 120 | 24 |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 |
*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.
IMPORTI in euro | |
Unità locali di imprese estere | 66 |
IMPORTI in euro | |
Soggeti iscritti solo al REA | 18 |
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamenti: Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB).
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A. ( - 162 kB)
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2015 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,82 MB).
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).
Al fatturato complessivo realizzato nel 2015 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
Sull'importo così determinato va applicata la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016.
Tabella aliquote
Scaglioni di fatturato | Misura fissa e aliquote | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |
La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato - da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 - è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, per cui per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 120,00.
Anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40% e non sarà superiore a € 24.000,00.
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione già applicata).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale (riduzione già applicata).
Informativa alle aziende sezione ordinaria ( - 174 kB)
L'importo dovuto per ogni impresa iscritta (come da nota circolare n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,82 MB) del Ministero dello Sviluppo) alla Camera di commercio di Mantova si determina nel seguente modo:
Modalità di calcolo per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato:
Esempio 1: Impresa con fatturato di € 2.610.596,00 e senza unità locali:
L'impresa calcola per la sede legale l'importo base derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate per un importo totale di € 449,95364.
L'importo derivante dall'applicazione delle aliquote deve essere ridotto del 40% ed il diritto dovuto è pari a € 269,97218.
Tale importo va arrotondato prima a € 269,97 e poi per determinare l'importo da versare mediante modello F24, ad € 270,00.
Esempio 2: Impresa con fatturato di € 2.610.596,00 e unità locale:
Per la suddetta impresa, per ciascuna unità locale situata nella medesima provincia della sede o in altra provincia, è dovuto un diritto pari al 20% dell'importo determinato per la sede legale, pari a:
€ 449,95364 x 20% = € 89,990728 che arrotondato al quinto decimale è pari a € 89,99073
Se l'impresa ha una sola unità locale nella stessa provincia in cui ha sede il diritto annuale è pari a:
€ 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437
Tale importo complessivo dovuto dall'impresa dovrà essere ridotto del 40% e quindi, ai fini del versamento, arrotondato prima a € 323,97 e poi per determinare l'importo del diritto annuale da versare mediante modello F24, a € 324,00.
foglio di calcolo diritto annuale 2016 ( - 72 kB)
foglio di calcolo diritto annuale 2016 ( - 25 kB)
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma, con il 16 giugno 2016 ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
Per i pagamenti effettuati oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi, si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposto e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.
La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata a tutti i pagamenti effettuati entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, anche a quelli eseguiti in compensazione di crediti vantati per altri tributi (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 ( - 5,8 mb), dal Regolamento camerale sulle sanzioni ( - 49 kB), approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013 ( - 610 kB).
Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 16919 del 06/02/2015 (, 88 KB) e nota circolare n. 62417 del 30/12/2008 (, 116 KB) fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.
Le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quindi quelle indicate dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al Decreto Legge n. 185/2008: ravvedimento breve 3,75%, ravvedimento lungo 6%.
Inoltre, non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".
Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
1 - dal 1° gennaio 2007 tutti i soggetti in possesso di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello F24 con modalità telematiche.
Il modello F24 è un prospetto suddiviso in sezioni. Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:
sezione | modalità di compilazione |
---|---|
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. |
Sezione Erario | Non compilare. |
Sezione INPS | Non compilare. |
Sezione Regioni | Non compilare. |
Sezione IMU ed altri tributi locali | Codice ente / codice comune: MN Codice tributo: 3850 Rateazione: non compilare Anno di riferimento: 2016 Importi a debito versati: scrivere l'importo da versare Importi a credito compensati: non compilare |
2 - dal 16 maggio 2016 il sistema camerale mette a disposizione un nuovo sito internet di informazione, calcolo e pagamento del diritto annuale: . http://dirittoannuale.camcom.it
Diritto annuale 2016 per le nuove imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 279880 del 22 dicembre 2015 ( - 549 kB), ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 40% prevista per l'anno 2016 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.
Gli importi determinati sono i seguenti:
SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* |
Società semplici agricole | 60 | 12 |
Società semplice non agricola | 120 | 24 |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 |
*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 1. Come calcolare l'importo dovuto.
IMPORTI in euro | |
Unità locali di imprese estere | 66 |
SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali | 120 | 24 |
Società cooperative | 120 | 24 |
Consorzi | 120 | 24 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 120 | 24 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 120 | 24 |
IMPORTI in euro | |
Soggeti iscritti solo al REA | 18 |
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamenti: Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB).
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.
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