Il servizio effettuato dall’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) delle Camere di Commercio Lombarde, a partire dal 01/01/2020 è sospeso per la Camera di Commercio di Mantova.
Sono attivi sul territorio gli Occ dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova
La legge lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
Chi può accedere all’OCC?
Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento; i creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
In particolare, può accedere:
- consumatore;
- Imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa;
- imprenditore sotto soglia art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila/00);
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non può accedere:
- l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.