Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017 ( - 79 kB), pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2017, è stata prevista la proroga del termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2017 per i titolari di redditi di impresa.
Per tali soggetti le scadenze per il pagamento del diritto annuale sono le seguenti:
Per i soggetti only Rea rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31* luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
*I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 359584 del 15 novembre 2016 ( - 1,32 MB), ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 50% prevista per l'anno 2017 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114. Successivamente con D.M. 22 maggio 2017 ( - 88 kB) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, ha autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/93 come modificato dal D.Lgs. n. 219/16) per il triennio 2017-2019. In particolare la Camera di commercio di Mantova finanzierà, in accordo con la Regione Lombardia, i progetti “Punto impresa digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e “Promozione turismo”.
Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2017 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.
SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* cad. |
Società semplici agricole | 60 | 12 cad. |
Società semplice non agricola | 120 | 24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 cad. |
Unità locali di imprese estere | - | 66 cad. |
Soggeti iscritti solo al REA | 18 | - |
*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 2. Come calcolare l'importo dovuto.
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2017, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB).
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
ATTENZIONE: le imprese che abbiano già provveduto al versamento senza considerare la maggiorazione del 20% sono tenute ad effettuare il conguaglio entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A. ( - 76 kB)
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2016 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,82 MB).
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).
Al fatturato complessivo realizzato nel 2016 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
Tabella aliquote
Scaglioni di fatturato | Misura fissa e aliquote | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |
L’importo dovuto si determina nel seguente modo:
a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).
b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.
c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.
d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.
e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:
Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare
Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.
ATTENZIONE: le imprese che abbiano già provveduto al versamento senza considerare la maggiorazione del 20% sono tenute ad effettuare il conguaglio entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Informativa alle aziende sezione ordinaria ( - 78 kB)
foglio di calcolo diritto annuale 2017 ( - 72 kB)
foglio di calcolo diritto annuale 2017 ( - 25 kB)
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno 2017 ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi (es. studi di settore) si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi ovvero entro il 31 luglio 2017 (i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo) si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 ( - 5,8 mb), dal Regolamento camerale sulle sanzioni ( - 49 kB), approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013 ( - 610 kB).
Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 16919 del 06/02/2015 (, 89 KB) e nota circolare n. 62417 del 30/12/2008 (, 116 KB) fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.
Le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quindi quelle indicate dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al Decreto Legge n. 185/2008: ravvedimento breve 3,75%, ravvedimento lungo 6%.
Inoltre, non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".
Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
1 - dal 1° gennaio 2007 tutti i soggetti in possesso di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello F24 con modalità telematiche.
Il modello F24 è un prospetto suddiviso in sezioni. Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:
sezione | modalità di compilazione |
---|---|
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. |
Sezione Erario | Non compilare. |
Sezione INPS | Non compilare. |
Sezione Regioni | Non compilare. |
Sezione IMU ed altri tributi locali | Codice ente / codice comune: MN Codice tributo: 3850 Rateazione: non compilare Anno di riferimento: 2017 Importi a debito versati: scrivere l'importo da versare Importi a credito compensati: non compilare |
2 - dal 16 maggio 2016 il sistema camerale mette a disposizione un nuovo sito internet di informazione, calcolo e pagamento del diritto annuale:http://dirittoannuale.camcom.it
Diritto annuale 2017 per le nuove imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 359584 del 15 novembre 2016 ( - 1,32 MB), ha aggiornato le misure del diritto annuale con la riduzione del 50% prevista per l'anno 2017 dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114. Successivamente con D.M. 22 maggio 2017 ( - 88 kB) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, ha autorizzato l'aumento del 20% delle misure del diritto annuale (ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/93 come modificato dal D.Lgs. n. 219/16) per il triennio 2017-2019. In particolare la Camera di commercio di Mantova finanzierà, in accordo con la Regione Lombardia, i progetti “Punto impresa digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e “Promozione turismo”.
Gli importi determinati sono i seguenti:
TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* cad. |
Società semplici agricole | 60 | 12 cad. |
Società semplice non agricola | 120 | 24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 cad. |
Unità locali di imprese estere | - | 66 |
Soggetti iscritti solo al REA | 18 | - |
*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 1. Come calcolare l'importo dovuto.
TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali | 120 | 24 |
Società cooperative | 120 | 24 |
Consorzi | 120 | 24 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 120 | 24 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 120 | 24 |
Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2017, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB).
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.
ATTENZIONE: le imprese che abbiano già provveduto al versamento senza considerare la maggiorazione del 20% sono tenute ad effettuare il conguaglio entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
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