Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 347962 del 11 dicembre 2019 ( - 2,72 MB), ha confermato per l'anno 2020 la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.
Lo stesso Ministero ha autorizzato con decreto del 12 marzo 2020 ( - 1,08 MB) entrato in vigore il 27 marzo 2020 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69) per il triennio 2020-2021-2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale alla Camera di Commercio di Mantova, come da deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 novembre 2019. In particolare la Camera di commercio di Mantova finanzierà i progetti “Punto impresa digitale”, “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali“, “Turismo e attrattività", “Formazione e lavoro” e “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”.
ATTENZIONE: Le imprese che hanno eseguito il pagamento del diritto annuale senza la maggiorazione del 20%, prima della data di entrata in vigore del 27 marzo 2020, effettuano il conguaglio senza applicazione di alcuna sanzione, entro il secondo acconto delle imposte dirette (art. 17 comma 3, lettera b, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
Gli importi determinati sono i seguenti:
TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* cad. |
Società semplici agricole | 60 | 12 cad. |
Società semplice non agricola | 120 | 24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 cad. |
Unità locali di imprese estere | - | 66 |
Soggetti iscritti solo al REA | 18 | - |
*Vedi "Arrotondamenti" al paragrafo 1. Come calcolare l'importo dovuto.
TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali | 120 | 24 |
Società cooperative | 120 | 24 |
Consorzi | 120 | 24 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 120 | 24 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 120 | 24 |
Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2020, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB).
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.
ATTENZIONE: entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, le imprese che abbiano provveduto al versamento senza considerare la maggiorazione del 20% sono tenute ad effettuare il conguaglio.
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