E' un nuovo strumento a disposizione di tutte le imprese, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, utile per perseguire il risanamento dell'azienda.
Si tratta di una procedura volontaria, stragiudiziale e riservata attraverso la quale l'imprenditore può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per ristrutturare il debito e ripristinare l'equilibrio economico dell'azienda.
La nomina dell'esperto è affidata a una commissione composta da tre membri designati dal Presidente del Tribunale (sezione imprese), dal Presidente della Camera di commercio e dal Prefetto del capoluogo di regione.
Le imprese di piccola dimensione (cosiddette "sotto soglia") possono, invece, alternativamente presentare l'istanza all'OCC - Organismo di composizione negoziata delle crisi da sovraindebitamento oppure, per aderire alla presente procedura, al Segretario Generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del'impresa.
L'istanza di accesso alla procedura avviene tramite una piattaforma unica nazionale che consente all'imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, di ottenere tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata e di disporre dei seguenti strumenti per una valutazione della propria posizione:
Diritti di segreteria per la presentazione dell'istanza
E' previsto un diritto di segreteria di Euro 252,00, come indicato dal Decreto interministeriale del 10/03/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01/06/2022) al quale va aggiunta l'imposta di bollo telematica di Euro 16,00. Il versamento del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato in unica soluzione, prima di procedere all'invio dell'istanza, per un importo complessivo di Euro 268,00 direttamente dalla piattaforma seguendo l'iter di pagamento previsto.
Nel corso del procedimento l'imprenditore può anche chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio in modo da evitare azioni che potrebbero compromettere le trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa.
La relativa istanza sarà pubblicata, unitamente all'accettazione dell'esperto, nel Registro delle Imprese e produrrà l'importante effetto che i creditori, dal giorno della pubblicazione, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore , iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
Sempre dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
- Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 coordinato con la legge di conversione n. 147/2021
- Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021
- Decreto interministeriale del 10 marzo 2022 (diritti di segreteria)
I dottori commercialisti e gli esperti contabili, gli avvocati e i consulenti del lavoro che intendono presentare la propria candidatura in qualità di esperto dovranno rivolgersi al proprio Ordine Professionale che provvederà a trasmetterla alla Camera di commercio del capoluogo di regione
Per le figure non iscritte agli ordini professionali, che documentano i requisiti prescritti dall’art. 3, comma 3, del DL 118/2021 convertito dalla Legge 147/2021, la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti va presentata direttamente a Camera di commercio del capoluogo di regione
Sul sito della Camera Arbitrale, soggetto designato allo scopo dalla Camera di commercio di Milano, si possono trovare tutte le informazioni sui requisiti richiesti per diventare esperto nella procedura di composizione negoziata.
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
Tel 0376234423/369 Consulta la pagina dei contatti
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dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30