Importi
Le sanzioni elevate per omessa comunicazione del domicilio digitale si applicano al titolare dell’impresa individuale e al/ai legale/i rappresentante/i della società e vengono notificate al domicilio digitale assegnato d’ufficio consultabile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore.
Società
Tipo violazione |
Importo sanzione |
Importo pagamento in misura ridotta |
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Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. Art. 16, c. 6 bis D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/09 Art. 37 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 |
min € 206,00 |
€ 412,00 |
Imprese individuali
Tipo violazione |
Importo sanzione |
Importo pagamento in misura ridotta |
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Violazioni di cui all'art. 2194 c.c. Art. 5, c. 2 D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/12 Art. 37 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 |
min € 30,00 |
€ 60,00 |
Modalità di pagamento
ll pagamento in forma ridotta della sanzione e delle spese del procedimento pari a 5,00 euro per ciascun verbale notificato a ciascun obbligato principale (persone fisiche) e all’obbligato in solido (società) dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale mediante:
In particolare per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale (persone fisiche) e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
oppure
Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.
Mancato pagamento in misura ridotta
Se il pagamento in misura ridotta della sanzione contestata non avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il Registro delle Imprese trasmette il verbale di accertamento all'Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di commercio di Mantova.
Tale Ufficio valuta gli atti trasmessi, unitamente alle eventuali memorie o contestazioni che il destinatario dell'accertamento può far pervenire allo stesso Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, ai fini dell'emissione dell'ordinanza di pagamento o dell'archiviazione (articolo 18 Legge 689/81).
Rimborsi per doppi pagamenti
Nel caso in cui sia stato effettuato un doppio pagamento della sanzione è possibile chiedere il rimborso dell’importo versato in eccedenza.
La richiesta va indirizzata al soggetto che ha incassato l’importo e quindi:
Riferimenti normativi
Società
Imprese individuali
Per richieste di informazioni utilizzare lo Sportello virtuale – servizi on line.