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Sanzioni per mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) dell’impresa

Importi
Le sanzioni elevate per omessa comunicazione del domicilio digitale si applicano al titolare dell’impresa individuale e al/ai legale/i rappresentante/i della società e vengono notificate al domicilio digitale assegnato d’ufficio consultabile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore.

Società

Tipo violazione

Importo sanzione

Importo pagamento in misura ridotta

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. Art. 16, c. 6 bis D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/09

Art. 37 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020    

min € 206,00 
max € 2.065,00

€ 412,00

Imprese individuali

Tipo violazione

Importo sanzione

Importo pagamento in misura ridotta

Violazioni di cui all'art. 2194 c.c. Art. 5, c. 2 D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/12

Art. 37 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020    

min € 30,00 
max € 1.548,00

€ 60,00

Modalità di pagamento 
ll pagamento in forma ridotta della sanzione e delle spese del procedimento pari a 5,00 euro per ciascun verbale notificato a ciascun obbligato principale (persone fisiche) e all’obbligato in solido (società) dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale mediante:

  • modello F23 per l’importo della sanzione (gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F23, sono incassati dall’erario e possono essere pagati presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o i concessionari);
  • avviso di pagamento pagoPA per l’importo delle spese (utilizzabile presso la propria banca, sportelli ATM, home banking - riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA -, punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, appIO).

In particolare per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale (persone fisiche) e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali degli obbligati principali con relative spese del procedimento;

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli verbali e di tutte le spese di procedimento comprese quella della società.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

Mancato pagamento in misura ridotta
Se il pagamento in misura ridotta della sanzione contestata non avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il Registro delle Imprese trasmette il verbale di accertamento all'Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di commercio di Mantova.

Tale Ufficio valuta gli atti trasmessi, unitamente alle eventuali memorie o contestazioni che il destinatario dell'accertamento può far pervenire allo stesso Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, ai fini dell'emissione dell'ordinanza di pagamento o dell'archiviazione (articolo 18 Legge 689/81).

Rimborsi per doppi pagamenti
Nel caso in cui sia stato effettuato un doppio pagamento della sanzione è possibile chiedere il rimborso dell’importo versato in eccedenza.
La richiesta va indirizzata al soggetto che ha incassato l’importo e quindi:

  • all’Agenzia delle Entrate per il pagamento della sanzione (codice tributo 741T), trattandosi di introito erariale,
  • alla Camera di Commercio di Mantova per il pagamento delle spese di procedimento (codice tributo AMNT) utilizzando l’apposito modello.

Riferimenti normativi

Società

  • Articolo 2630 codice civile – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
  • Decreto legge 185/2008 art. 16 comma 6
  • Decreto legge 76/2020 art. 37 comma 1

Imprese individuali

  • Articolo 2194 codice civile – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione 
  • Decreto legge 179/2012 art. 5 comma 2
  • Decreto legge 76/2020 art. 37 comma 2

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