Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 339674 del 11 novembre 2022 ( - 554 kB), ha confermato per l'anno 2023 la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.
Maggiorazione del diritto annuale
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23/02/2023 ( - 472 kB), entrato in vigore il 17/04/2023 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69), ha autorizzato per il triennio 2023-2025, l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale, per il finanziamento di progetti strategici.
Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17/04/2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il secondo acconto delle imposte sui redditi.
Il versamento va eseguito con modello F24, senza sanzioni ed interessi, indicando il codice tributo 3850 e anno di riferimento 2023.
Gli importi determinati sono i seguenti:
TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* cad. |
Società semplici agricole | 60 | 12 cad. |
Società semplice non agricola | 120 | 24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 cad. |
Unità locali di imprese estere | - | 66 |
Soggetti iscritti solo al REA | 18 | - |
TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali | 120 | 24 |
Società cooperative | 120 | 24 |
Consorzi | 120 | 24 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 120 | 24 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 120 | 24 |
Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2023, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB)
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.
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