Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 339674 dell’11 novembre 2022 ( - 554 kB), ha confermato per l'anno 2023 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2022. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23 febbraio 2023) ( - 472 kB).
TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* cad. |
Società semplici agricole | 60 | 12 cad. |
Società semplice non agricola | 120 | 24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 cad. |
Unità locali di imprese estere | - | 66 |
Soggetti iscritti solo al REA | 18 | - |
Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:
Solo SEDE | Sede + 1 UL | Solo 1 UL | Sede + "n" UL | "n" UL | |
Dovuto | 52,80 | 52,80+10,56 | 10,56 | 52,80+10,56x"n"UL | 10,56x"n"UL |
Da versare | 53,00 | 63,00 | 11,00 | Totale arrotondato all'euro | Totale arrotondato all'euro |
Tabella aliquote
Scaglioni di fatturato | Misura fissa e aliquote | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |
L’importo dovuto si determina nel seguente modo:
a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).
b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.
c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.
d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.
e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:
Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare
Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.
Informativa alle aziende sezione ordinaria ( - 161kB)
Foglio di calcolo diritto annuale 2023 ( - 28 kB)
Foglio di calcolo diritto annuale 2023 ( - 18 kB)
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 30 giugno 2023, ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 ( - 22,2 kB), dal Regolamento camerale sulle sanzioni ( - 47,5 kB), approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013 ( - 610 kB).
Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 16919 del 06/02/2015 ( - 89 KB) e nota circolare n. 62417 del 30/12/2008 ( - 115 KB) fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.
Le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quindi quelle indicate dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al Decreto Legge n. 185/2008: ravvedimento breve 3,75%, ravvedimento lungo 6%.
Inoltre, non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".
Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
1 - online tramite la piattaforma pagoPA collegandosi al sito:http://dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”, si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online
2 - con il modello F24 con modalità telematiche utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
Il modello F24 è un prospetto suddiviso in sezioni. Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:
sezione | modalità di compilazione |
---|---|
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. |
Sezione Erario | Non compilare. |
Sezione INPS | Non compilare. |
Sezione Regioni | Non compilare. |
Sezione IMU ed altri tributi locali | Codice ente / codice comune: MN Codice tributo: 3850 Rateazione: non compilare Anno di riferimento: 2023 Importi a debito versati: scrivere l'importo da versare Importi a credito compensati: non compilare |
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