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Diritto annuale 2024 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2024

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 222 kB), ha confermato per l'anno 2024 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2023. Per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 23 febbraio 2023) (Icona pdf - scritta su fondo verde - 472 kB).

1. Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese

Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2024 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.
 

SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE IMPORTI in euro
  Sede Unità locale
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti 52,80* 10,56* cad.
Società semplici agricole 60 12 cad.
Società semplice non agricola 120 24 cad.
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) 120 24 cad.
Unità locali di imprese estere - 66
Soggetti iscritti solo al REA 18 -
 

2. Come calcolare l'importo dovuto

Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2024, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).

*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 5,8 MB).

Modalità di calcolo per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale:

  Solo SEDE Sede + 1 UL Solo 1 UL Sede + "n" UL "n" UL
Dovuto 52,80 52,80+10,56 10,56 52,80+10,56x"n"UL 10,56x"n"UL
Da versare     53,00 63,00 11,00 Totale arrotondato all'euro Totale arrotondato all'euro

Informativa alle aziende sezione speciale e soggetti iscritti al R.E.A (Icona pdf - scritta su fondo verde - 107kB)
 

3. Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2023 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 5,8 MB).
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).

4 - Come calcolare l'importo dovuto 

Al fatturato complessivo realizzato nel 2023 si applicano la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
 

Tabella aliquote

Scaglioni di fatturato Misura fissa e aliquote
da euro a euro    
0 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)
 

L’importo dovuto si determina nel seguente modo:

a. Importo sede legale: si sommano gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto).

b. Importo unità locali: si calcola un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede; tale importo è moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa.

c. Sulla somma complessiva dell'importo sede e importo unità locali va applicata la riduzione del 50%.

d. All’importo ridotto deve essere applicata la maggiorazione del 20%.

e. L’importo da versare è espresso in unità di euro:

Importo sede + importo unità locali = importo base – riduzione del 50% = importo base ridotto+ maggiorazione del 20% = importo da arrotondare

Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale; dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali, l’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Ciascuna unità locale deve versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro (riduzione e maggiorazione già applicate).

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 120 per la sede e € 24 per ciascuna unità locale, riduzione e maggiorazione già applicate.

Informativa alle aziende sezione ordinaria (Icona pdf - scritta su fondo verde - 99kB)

Foglio di calcolo diritto annuale 2024  (logo excel - 34 kB)

Foglio di calcolo diritto annuale 2024 (logo odf - 18 kB)
 

5 - Termini per il versamento e sanzioni per ritardato pagamento

Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fissato al 1 luglio 2024, ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

I termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposta e versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso di utilizzo di crediti tributari in compensazione (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).


A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 5,8 MB), dal Regolamento camerale sulle sanzioni (Icona pdf - scritta su fondo verde - 49kMB), approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006 e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 610kB).

Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso
 

6 - Ravvedimento 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 16919 del 06/02/2015 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 89kB) e nota circolare n. 62417 del 30/12/2008 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 116kB) fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.

Le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quindi quelle indicate dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al Decreto Legge n. 185/2008: ravvedimento breve 3,75%, ravvedimento lungo 6%.
 

7 -  Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2024 

  • Imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2023 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
  • Imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2023 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024;
  • Società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2023 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2024;
  • Cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2544 codice civile.

Inoltre, non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".

8 - Competenza territoriale 

Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
 

9 - Come si paga

1 - online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito:http://dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”, si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online;

2 - Da quest'anno sarà possibile versare il diritto annuale anche tramite la nuova APP "Impresa Italia" disponibile negli store Apple, Android e Huawei.

Le imprese tenute al versamento del diritto annuo in misura fissa e interamente dovuto ad un’unica Camera di Commercio, potranno pagare direttamente online dall’App.

Negli altri casi (importo del diritto annuale variabile, perché commisurato al fatturato dell'esercizio precedente, oppure importi del diritto dovuti a più Camere di Commercio), tramite la nuova App Impresa Italia si avrà a disposizione sia la funzione per il calcolo che la situazione dei pagamenti effettuati negli anni precedenti.

3 - con il modello F24 con modalità telematiche utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
 

Il modello F24 è un prospetto suddiviso in sezioni. Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:

sezione modalità di compilazione
Contribuente Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Sezione Erario Non compilare.
Sezione INPS Non compilare.
Sezione Regioni Non compilare.
Sezione IMU ed altri tributi locali Codice ente / codice comune: MN
Codice tributo: 3850
Rateazione: non compilare
Anno di riferimento: 2024
Importi a debito versati: scrivere l'importo da versare

Importi a credito compensati: non compilare