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Camera di Commercio di Mantova
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Imprese non più operative

Imprese Individuali

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;
  • Art. 40, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020;
  • Circolare Ministero Attività Produttive n. 3585/C del 14/06/2005.

Le circostanze rilevanti per l’attivazione del procedimento di cancellazione sono (art. 2 comma1):
a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Le comunicazioni di avvio del procedimento e di cancellazione d'ufficio vengono notificate al domicilio digitale/PEC dell'impresa; nel caso in cui tale indirizzo sia inattivo o inesistente o non iscritto nel registro delle imprese tali atti vengono notificati tramite pubblicazione all'albo camerale on line (come già indicato nelle precedenti istruzioni sulle procedure d'ufficio).

Società di persone

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;
  • Art. 40, comma 1, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020;
  • Circolare Ministero Attività Produttive n. 3585/C del 14/06/2005.

Le circostanze rilevanti per l’attivazione del procedimento di cancellazione sono (art. 3 comma 1):

a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Qualora dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale per valutazioni relative all’eventuale nomina del liquidatore, così come previsto dall’art. 3, comma 3, del DPR 247/2004 e dall’art. 40, comma 1, D.L. n. 76/2020.

N.B. Il Registro delle Imprese non può avviare procedure d'ufficio di scioglimento e cancellazione per società di persone già in scioglimento e liquidazione perchè non previsto dal D.P.R. 247/2004. 

Le comunicazioni di avvio del procedimento e di cancellazione d'ufficio vengono notificate al domicilio digitale/PEC dell'impresa; nel caso in cui tale indirizzo sia inattivo o inesistente o non iscritto nel registro delle imprese tali atti vengono notificati tramite pubblicazione all'albo camerale on line (come già indicato nelle precedenti istruzioni sulle procedure d'ufficio).

Società di capitali non in liquidazione con indici di inoperatività

Riferimenti normativi:

Art. 40, commi 2, 3, 4, 5, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni della legge n. 120/2020.

Le circostanze rilevanti per l’avvio del procedimento di iscrizione della causa di scioglimento senza liquidazione sono: l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Dopo l’avvenuta iscrizione d’ufficio dello scioglimento senza liquidazione ciascun amministratore delle società interessate, se sussistono motivate ragioni di operatività, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, potrà presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell’attività, nonché regolarizzare la posizione della società effettuando i depositi obbligatori che sono stati omessi.

Valutata la documentazione prodotta, con provvedimento conservatore del registro delle imprese, si potrà eventualmente interrompere il procedimento di cancellazione d’ufficio con revoca dello scioglimento già iscritto. In assenza di osservazioni nel termine sopra ricordato di 60 (sessanta) giorni, la società non intestataria di beni iscritti in pubblici registri verrà cancellata d’ufficio con successiva determinazione del conservatore.

Società capitali in liquidazione

Riferimenti normativi:

Art. 2490 codice civile rubricato “Bilanci in fase di liquidazione

L’art. 2490 c.c. stabilisce all’ultimo comma che “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo [bilancio finale di liquidazione], la società è cancellata d’ufficio dal Registro Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.”.

La procedura di cancellazione dal registro delle imprese può essere avviata solo per le società di capitali che si trovano nella fase di liquidazione e non hanno depositato i bilanci d’esercizio per tre anni consecutivi dall’annualità in cui è stato iscritto lo scioglimento e liquidazione (sono escluse le cooperative in quanto sottoposte ai sensi di legge a specifica vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico). Sulla base di tale disposizione normativa l’Ufficio, verificata l’effettiva esistenza dei presupposti di cancellazione, provvede a notificare l’avvio della procedura al liquidatore assegnando un termine di 30 giorni.

La notifica è effettuata attraverso lettera inviata all'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata della società o tramite raccomandata A.R. spedita presso la residenza del liquidatore se l'indirizzo PEC dell'impresa non risulta più valido e attivo.

Il liquidatore è invitato ad effettuare gli adempimenti pubblicitari omessi o, qualora le operazioni di liquidazione fossero ultimate, a richiedere la cancellazione della società dal registro imprese, previo deposito del bilancio finale di liquidazione.

Trascorsi 30 giorni senza che siano state presentate controdeduzioni, o dimostrazione della persistenza dell’attività liquidatoria con deposito dei relativi bilanci di esercizio o richieste di cancellazione, il conservatore del registro delle imprese di Mantova dispone con proprio provvedimento la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2490 c.c., da comunicare all'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata della società o, se l'indirizzo PEC dell'impresa non risulta più valido e attivo, con raccomandata A.R. ai soggetti interessati individuati nei liquidatori che, sulla base della documentazione in possesso del Registro imprese, risultano in carica, al momento dell'emissione del provvedimento.

Decorsi i termini per l'opposizione, individuati in 15 giorni dall'ultima comunicazione nei modi sopra previsti, l'ufficio provvederà a cancellare l'impresa dal registro, dando iscrizione del provvedimento emanato dal conservatore.

Avvertenze

In tutti i casi di intervenuta cancellazione d'ufficio dell'impresa o della società da questo registro non sarà più possibile chiedere la riattivazione dello stesso soggetto o la comunicazione/rettifica di dati pubblicati perché l'impresa è già estinta per effetto dell'avvenuta cancellazione.
Si ricorda che il registro delle imprese di Mantova comunica l'elenco delle posizioni cancellate d'ufficio all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL e ad eventuali altri enti di competenza ai sensi di legge.

Si avvisa, inoltre, che:

  • per l'impresa artigiana questo registro procede a cancellare d'ufficio anche il titolare, i soci e i collaboratori familiari dagli elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e assistenziali INPS. Per eventuali variazioni di dati l'imprenditore dovrà rivolgersi esclusivamente alla stessa INPS, così come concordato con il locale Istituto.
  • per eventuali omesse comunicazioni o variazioni di dati INPS assicurazione previdenziale lavoratori autonomi non artigiani (es. mancata cessazione dell'attività) l'imprenditore dovrà rivolgersi esclusivamente alla stessa INPS, così come concordato con il locale Istituto;
  • per eventuali omesse comunicazioni fiscali (es. mancata cessazione della partita IVA) o altri adempimenti non effettuati nei confronti di altri enti l'imprenditore dovrà rivolgersi solo all'Agenzia delle Entrate o all'INAIL o all'ente competente al fine di regolarizzare la propria posizione;
  • nel caso, invece, di effettiva prosecuzione dell'esercizio dell'attività da parte dell'impresa individuale cancellata d'ufficio, il titolare potrà presentare a questo registro una nuova domanda telematica di costituzione dell'impresa a cui sarà attribuito un nuovo numero REA, considerato che non è più possibile ripristinare o riattivare la precedente posizione già cancellata;
  • infine, per eventuali sopravvenienze di beni registrati o altri cespiti - non liquidati e ancora intestati alla società, gli interessati potranno presentare motivato ricorso al Giudice del registro delle imprese presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Mantova, al fine di chiedere, se ne ricorrono i presupposti, la cancellazione della determinazione del conservatore e la conseguente re-iscrizione della stessa società ai sensi dell'art. 2191 codice civile. Il provvedimento del Giudice verrà trasmesso dalla suddetta Cancelleria e iscritto d'ufficio nel registro (art. 17 D.P.R. n. 581/1995).