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Camera di Commercio di Mantova
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Novità nella verificazione periodica e vigilanza sugli strumenti di misura

Dal 19 marzo 2019 la verifica periodica sugli strumenti di misura in servizio è effettuata da organismi privati (elenco laboratori autorizzati) appositamente accreditati a svolgere questa funzione e non più dagli Ufficiali Metrici della Camera di commercio, il quale manterrà funzioni di controllo di secondo livello sui soggetti privati che effettueranno le verifiche.

Ciò in attuazione del Decreto Ministeriale n. 93/17, che introduce importanti novità in materia di controlli e vigilanza di conformità alla normativa nazionale ed europea:

 

Definizioni

Strumento di misura: uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale (funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela del consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali).

titolare dello strumento di misura: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura, soggetti all’obbligo di verificazione periodica.

Obblighi del titolare dello strumento di misura

I Titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

- comunicano, entro 30 giorni, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio dell’utilizzo e quella di fine utilizzo degli strumenti e gli elementi identificativi degli stessi (tipo strumento, marca e modello, numero di serie, anno marcatura CE e marcatura metrologica supplementare, data messa in servizio e di cessazione, specifica di eventuale uso temporaneo), utilizzando l'apposito modulo;

- mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;

- curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

- conservano il libretto metrologico ed eventuali ulteriori documenti prescritti.

Verificazione periodica degli strumenti di misura

Tutti gli strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali devono essere sottoposti a verificazione periodica (controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita dal D.M. 93/2017, o a seguito di riparazione comportante la rimozione di sigilli di protezione), secondo le periodicità riportate nell’allegato IV del DM 93/2017

Il titolare dello strumento di misura dal 19 marzo 2019 deve richiedere a un organismo accreditato una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione.

La verificazione periodica è eseguita entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Consulta l’elenco degi organismi che eseguono la verificazione.

L’esito positivo della verificazione periodica comporta l’applicazione sullo strumento di misura un contrassegno di colore verde che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verificazione. Se la verificazione ha esito negativo, sullo strumento viene apposto un contrassegno di colore rosso, che ne inibisce l’uso.

Obbligo del libretto metrologico

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare, di un libretto metrologico, sul quale devono risultare annotati tutti gli interventi eseguiti sullo strumento medesimo (verificazioni periodiche, riparazioni, esiti dei controlli casuali o a richiesta). Il titolare ha l’obbligo di conservazione del libretto metrologico, che dovrà essere esibito in sede di verificazioni periodiche o vigilanza.

Riparazione degli strumenti

Il titolare che ha riparato uno strumento, che ha comportato la rimozione di sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro 10 giorni.

Gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore autorizzato, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica, fino all’esecuzione della verificazione stessa. Nel caso in cui la riparazione sia stata eseguita a seguito di precedente verificazione periodica con esito negativo che ha comportato l’applicazione del contrassegno rosso, il riparatore provvede a rimuovere il contrassegno rosso per consentirne l’uso.

Il riparatore compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.

Se la verificazione a seguito di riparazione ha esito positivo, il verificatore appone il contrassegno verde con la nuova data di scadenza. Se la verificazione ha esito negativo, gli strumenti possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno rosso e non utilizzati.

Controlli casuali

Le Camere di commercio effettuano controlli degli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio. L’esito del controllo è registrato sul libretto metrologico.

 Controlli in contradditorio

Le Camere di commercio effettuano controlli in contraddittorio su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. I costi di detti controlli, che possono comportare anche l’ausilio di un organismo in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

 Vigilanza su strumenti di misura

Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui al Regolamento CE n. 765/2008, le funzioni di Autorità di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi delle Camere di commercio.

Scopo di questa tipologia di vigilanza è di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati siano stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione siano stati rispettati e che siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

La vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale è effettuata dalle Camere di commercio, le quali, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio abbia subìto alterazioni e presenti rischi per aspetti inerenti interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformità dello strumento.

Per le attività di vigilanza le Camere si avvalgono, per l’effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura). Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati, nei limiti e secondo le modalità disposte dal D.Lgs. 219/2016 in materia di diritti di segreteria e tariffe.

Sanzioni

In caso di accertate violazioni, è prevista da parte delle autorità preposte l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti in base alla tipologia di strumento di misura.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al sito nazionale dell' Unioncamere sulla Metrologia Legale.